Guida RiformaCivile

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; (3) 8. la verifica che i beni pignorati siano gra- vati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ov- vero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero deri- vante da alcuno dei suddetti titoli; 9. l’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzio- ne, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giu- diziari relativi al bene pignorato. L’esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all’ar- ticolo 567, secondo comma, del codice, se- gnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei. L’esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 569 del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mez- zo posta ordinaria. Le parti possono depositare all’udienza note alla relazione purché abbiano provveduto,

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; (3) 8. la verifica che i beni pignorati siano gra- vati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ov- vero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero deri- vante da alcuno dei suddetti titoli; 9. l’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzio- ne, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giu- diziari relativi al bene pignorato. L’esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all’ar- ticolo 567, secondo comma, del codice, se- gnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei. L’esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 569 del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mez- zo posta ordinaria. Le parti possono depositare all’udienza note alla relazione purché abbiano provveduto,

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