va fatta menzione nell’avviso con avverten- za che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all’articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.
va fatta menzione nell’avviso con avverten- za che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all’articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47. L’avviso è redatto in conformità a modelli predisposti dal giudice dell’esecuzione.
Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuova disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 179-ter. (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita) Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle ope- razioni di vendita. Possono ottenere l’iscri- zione nell’elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamen- tare del Ministro della giustizia. Con il me- desimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell’iscrizione, sono fissate le modalità per la verifica dell’effettivo as- solvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalità di presentazione delle domande. È istituita presso ciascuna corte di appello
Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita) Presso ogni tribunale è istituito l’elenco dei professionisti che provvedono alle opera- zioni di vendita ai sensi degli articoli 534- bis e 591-bis del codice. L’elenco è tenuto dal presidente del tribu- nale ed è formato da un comitato presieduto da lui o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell’albo pro- fessionale, designato dal consiglio dell’or- dine, a cui appartiene il richiedente l’iscri- zione nell’elenco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale. Possono ottenere l’iscrizione nell’elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che han- no una specifica competenza tecnica nel-
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