Guida RiformaCivile

la materia dell’esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali. Coloro che aspirano all’iscrizione nell’elen- co debbono farne domanda al presidente del tribunale. La domanda deve essere correda- ta dai seguenti documenti: 1. certificato generale del casellario giu- diziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 2. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita; 3. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circonda- rio del tribunale; 4. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’ordine professionale; 5. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richie- dente ai sensi del quinto comma. I requisiti per la dimostrazione della speci- fica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell’elenco sono, anche alterna- tivamente, i seguenti: a. avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professio- nista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revo- cata in conseguenza del mancato rispet- to dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione; b. essere in possesso del titolo di avvoca- to specialista in diritto dell’esecuzione

una commissione, la cui composizione è di- sciplinata dal decreto di cui al primo com- ma. Con il medesimo decreto sono disci- plinate le modalità di funzionamento della commissione. L’incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non com- porta alcuna indennità o retribuzione a ca- rico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese. La commissione provvede alla tenuta dell’elenco, all’esercizio della vigilanza su- gli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all’adozione dei provvedimenti di cancellazione dall’elenco. La Scuola superiore della magistratura ela- bora le linee guida generali per la defini- zione dei programmi dei corsi di formazio- ne e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esper- ti contabili e il Consiglio nazionale notari- le. La commissione esercita le funzioni di cui al terzo comma, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all’articolo 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta altresì i motivi per i quali sia stato revocato l’incarico in una o più procedure esecutive. Quando ricorrono speciali ragioni, l’in- carico può essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco; nel provvedimento di conferimento dell’incarico devono essere

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