analiticamente indicati i motivi della scel- ta. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le dispo- sizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancel- lati dall’elenco non possono essere reinse- riti nel triennio in corso e nel triennio suc- cessivo.
forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 12 agosto 2015; c. avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta for- mazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio naziona- le forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale nota- rile ovvero organizzati dalle associazio- ni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver supera- to con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presen- te lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il supera- mento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pub- bliche o private. I professionisti che aspirano alla conferma dell’iscrizione nell’elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni; la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1. certificato generale del casellario giu- diziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 2. certificato o dichiarazione sostitutiva
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