di certificazione di iscrizione all’ordine professionale; 3. titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica compe- tenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma. Ai fini della conferma dell’iscrizione nell’e- lenco, devono ricorrere, anche alternativa- mente, i seguenti requisiti: a. essere in possesso del titolo di avvoca- to specialista in diritto dell’esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 12 agosto 2015; b. avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta for- mazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio naziona- le forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale nota- rile ovvero organizzati dalle associazio- ni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La specifica formazio- ne di cui alla presente lettera può esse- re acquisita anche mediante la parteci- pazione ad analoghi corsi da università pubbliche o private.
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