Guida RiformaCivile

La Scuola superiore della magistratura ela- bora con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamen- to, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercia- listi e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile. Sulle domande di iscri- zione e di conferma della stessa decide il comitato di cui al secondo comma. Ogni tre anni il comitato deve provvedere alla revi- sione dell’elenco per eliminare i professio- nisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell’iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio. Al termine di ciascun semestre, previa au- dizione dell’interessato, il comitato dispo- ne la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi ovvero reiterati inadempimenti, la cancellazione dall’elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudi- ce dell’esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. I professionisti can- cellati dall’elenco a seguito di revoca del- la delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo. Nessuno può essere iscritto in più di un elenco. Il giudice dell’esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita anche ad un professionista iscritto nell’elenco di

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