Guida RiformaCivile

un altro circondario deve indicare analiti- camente nel provvedimento i motivi della scelta. Il giudice dell’esecuzione sostituisce sen- za ritardo il professionista delegato che sia stato sospeso o cancellato dall’elenco.

Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 179-quater. (Distribuzione degli incarichi) Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente di- stribuite tra gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 179-ter. Per l’attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti rice- vono e i relativi compensi liquidati. Il registro è pubblico e liberamente consul- tabile e dello stesso possono essere rilascia- te copie o estratti.

Nuova disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 179-quater. (Distribuzione degli incarichi) Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo prece- dente in modo tale che a nessuno dei pro- fessionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cen- to di quelli affidati dall’ufficio e dal singolo giudice e garantisce che sia assicurata l’a- deguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti infor- matici. Per l’attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti rice- vono e i relativi compensi liquidati. Il registro è pubblico e liberamente consul- tabile e dello stesso possono essere rilascia- te copie o estratti.

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