Disp. att. c.p.c.: dopo il TITOLO V-bis è inserito il seguente TITOLO V-TER DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA DIGITALE
Gli artt. 196 quater, 196 quinques,196 sexies, 196 septies, 196 duodecies disp. att. c.p.c. hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli artt. 196 quater, 196 quinques,196 sexies, 196 septies, 196 duodecies disp. att. c.p.c. hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti a Giudice di pace, Tribunale Superiore Acque Pubbliche.
Gli artt. 196 quater e 196 sexies disp. att. c.c. Si applicano ai dipendenti di cui si avvalgo- no le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.
Gli artt. 196 octies, 196 novies, 196 decies, 196 undecies hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.
TITOLO V-TER DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA DIGITALE Capo I Degli atti e dei provvedimenti
Art. 196-quater (Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti) Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Cor- te di cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.
427
Made with FlippingBook Online newsletter maker