Guida RiformaCivile

congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse dei figli alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia. In caso di inadempimento all’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall’articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell’articolo 316-bis. > IN SINTESI, COSA È CAMBIATO CON IL NUOVO PROCESSO? L’attuale primo comma dell’articolo 145 del codice civile prevede che, in caso di disac- cordo sull’indirizzo della vita familiare o sulla fissazione della residenza, ciascuno dei coniugi possa rivolgersi al giudice che tenta di raggiungere una soluzione concordata. La modifica precisa, in armonia con tutta la disciplina dell’ascolto del minore e con il di- sposto dell’articolo 315-bis del codice civile, che il minore che abbia compiuto gli anni do- dici o anche di età inferiore, se capace di discernimento, debba essere ascoltato dal giudice. Le modifiche apportate al secondo comma prevedono che il giudice, quando gliene vie- ne fatta richiesta anche da uno solo delle parti, possa assumere con provvedimento non impugnabile la soluzione più adeguata all’interesse dei figli e alle esigenze della famiglia. Il terzo comma, in attuazione del principio di delega prevede che in caso di inadempimento agli obblighi di mantenimento di cui all’articolo 143 si applichi quanto previsto dall’ar- ticolo 316-bis del codice civile. L’ulteriore principio della delega (“prevedere altresì che il relativo provvedimento possa valere in via esecutiva diretta contro il terzo, in analo- gia a quanto previsto dall’articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898”) è stato attuato mediante la previsione dell’articolo 473-bis. 37 c.p.c. che si estende anche al contributo fissato prima dell’introduzione del giudizio di separazione.

41

Made with FlippingBook Online newsletter maker