Nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposi- zione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalità telematiche. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche re- golamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi in- formatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell’ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l’avvenuta riattivazione del sistema. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche re- golamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi in- formatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell’ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l’avvenuta riattivazione del sistema. Art. 196-quinquies (Dell’atto del processo redatto in formato elettronico) L’atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffi- ci giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti è depositato telematicamente nel fascicolo informatico. In caso di atto formato da organo collegiale l’originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente. Quando l’atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell’ufficio giudiziario questi vi ap- pone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico. Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell’ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normati- va anche regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico. Se il provvedimento di correzione di cui all’articolo 288 del codice è redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del prov- vedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo in- serisce nel fascicolo informatico.
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