Guida RiformaCivile

Art. 196-novies (Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti)

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta- no la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di confor- mità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento. Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscri- zione a ruolo e le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali. Art. 196-decies (Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con mo- dalità telematiche all’ufficiale giudiziario) Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all’ufficiale giudiziario con mo- dalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedi- mento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia all’atto detenuto. La copia munita dell’atte- stazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto, del provvedi- mento o del documento. Art. 196-undecies (Modalità dell’attestazione di conformità) L’attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima. L’attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico.

431

Made with FlippingBook Online newsletter maker