Nel caso previsto dal secondo comma, l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196- octies, 196-novies e 196-de-cies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.
Capo III Dell’udienza con collegamenti audiovisivi a distanza
Art. 196-duodecies (Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza) L’udienza di cui all’articolo 127-bis del codice è tenuta con modalità idonee a salvaguarda- re il contraddittorio e ad assicurare l’effettiva partecipazione delle parti e, se l’udienza non è pubblica, la sua riservatezza. Si applica l’articolo 84. Nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell’udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell’udienza. Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti e l’u- dienza si considera tenuta nell’ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedi- mento. Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Mini- stero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell’udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell’u- dienza in cui si discute la causa.
432
Made with FlippingBook Online newsletter maker