Guida RiformaCivile

Capo V - Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi Oggetto: art. 156 c.c. - Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi

> IN CASO SEPARAZIONE DEI CONIUGI E, IN PARTICOLARE SUGLI ASPETTI PATRIMO- NIALI, COSA ACCADE PER LE PROCEDURE INSTAURATE FINO AL 29 GIUGNO 2023? Continua ad applicarsi la procedura ex art. 156 c.c. dell’attuale versione: Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia ad- debitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli ob- blighi previsti dai precedenti commi e dall’articolo 155. La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818. In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il seque- stro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di essa venga versata diret- tamente agli aventi diritto. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti. > IN CASO SEPARAZIONE DEI CONIUGI E, IN PARTICOLARE SUGLI ASPETTI PATRIMONIALI, COSA ACCADE PER LE PROCEDURE INSTAURATE DAL 30 GIUGNO 2023? Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia ad- debitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

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