Guida RiformaCivile

Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obbli- ghi previsti dai precedenti commi e dall’articolo 155. La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818. In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il seque- stro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di essa venga versata diret- tamente agli aventi diritto. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti. > IN SINTESI, COSA È CAMBIATO CON IL NUOVO PROCESSO? L’articolo 1 dello schema di Decreto Legislativo abroga i commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 156 c.c., essendo i relativi contenuti stati riorganizzati e trasposti nella nuova e uniforme disciplina relativa alle garanzie patrimoniali, contenuta negli articoli 473-bis.36 c.p.c. e 473-bis.37 c.p.c.

Oggetto: art. 158 c.c. - Separazione consensuale

> IN CASO SEPARAZIONE CONSENSUALE, COSA ACCADE PER LE PROCEDURE INSTAURATE FINO AL 29 GIUGNO 2023? Continua ad applicarsi la procedura ex art. 158 c.c. dell’attuale versione: La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice. Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le mo- dificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione.

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