Guida RiformaCivile

> IN CASO SEPARAZIONE CONSENSUALE, COSA ACCADE PER LE PROCEDURE INSTAURATE DAL 30 GIUGNO 2023? La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice. Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le mo- dificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione. > IN SINTESI, COSA È CAMBIATO CON IL NUOVO PROCESSO? L’articolo 1 dello schema di Decreto Legislativo abroga il secondo comma dell’articolo 158 c.c., essendo i relativi contenuti stati riorganizzati e trasposti nella nuova e uniforme disci- plina relativa ai procedimenti su istanza congiunta all’articolo 473-bis.51 c.p.c.

TITOLO VII - DELLO STATO DI FIGLIO Capo IV - Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Sezione I - [della filiazione naturale] Oggetto: art. 250 c.c. - Riconoscimento

> IN CASO DI RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO, COSA ACCADE PER LE PROCEDURE INSTAURATE FINO AL 29 GIUGNO 2023? Continua ad applicarsi la procedura ex art. 250 c.c. dell’attuale versione: Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separa- tamente. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice

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