Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educa- zione e sulle condizioni di vita del figlio.
> IN CASO DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE, COSA ACCADE PER LE PROCEDURE INSTAURATE DAL 30 GIUGNO 2023? Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accor- do tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all’istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una solu- zione concordata, e ove questa non sia possibile adotta la soluzione che ritiene più adegua- ta all’interesse del figlio. Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educa- zione e sulle condizioni di vita del figlio. > IN SINTESI, COSA È CAMBIATO CON IL NUOVO PROCESSO? L’articolo 1 dello schema di Decreto Legislativo apporta modifiche all’articolo 316 c.c. in attuazione dei principi di delega contenuti nell’art. 1, comma 23, lettere d), seconda parte, e ii), della legge delega. Con le modifiche inserite al primo comma, è specificato che le scelte della residenza abitazione e dell’istituto scolastico per il figlio minore rientrano tra le que- stioni di particolare importanza che devono essere assunte concordemente dai genitori ov- vero, in caso di dissenso e su richiesta di uno di essi, dal giudice. Le modifiche apportate al terzo comma precisano, in analogia con quelle apportate all’articolo 145 e in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 1, comma 23, lett. ii) della L. n. 206/2021 che il giudice, sentite le parti e ascoltato il figlio, secondo le regole generali dell’ascolto del minore, ove i genitori non raggiungano un accordo, assume, anche su richiesta di uno solo dei genitori, le determinazioni che ritiene utili a realizzare l’interesse del minore. Il tribunale provvede
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