di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L’opposizione è regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le medesime forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento. > IN SINTESI, COSA È CAMBIATO CON IL NUOVO PROCESSO? L’articolo 1 dello schema di Decreto Legislativo apporta modifiche all’articolo 316-bis c.c. In particolare, la lettera b) del quarto comma in attuazione del criterio di delega di cui all’art. 1 comma 22, lett. a) contiene alcune modifiche necessarie ad armonizzare l’articolo 316-bis c.c. con i principi del rito unitario. Dunque, è previsto: a) che la trattazione del pro- cedimento sia delegata a un giudice del tribunale; b) che sia al procedimento di opposizione (attualmente regolato dalle norme in materia di opposizione al decreto ingiuntivo) sia a quello di successiva modifica (attualmente regolato dalle norme del processo unitario) si applichino le norme che disciplinano il nuovo rito unitario.
Oggetto: art. 320 c.c. - Rappresentanza e amministrazione
> IN MERITO AI POTERI DEI GENITORI DI RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE, COSA ACCADE PER LE PROCEDURE INSTAURATE FINO AL 29 GIUGNO 2023? Continua ad applicarsi la procedura ex art. 320 c.c. dell’attuale versione: I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità ge- nitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all’emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
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