Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le di- sposizioni dell’articolo 316. I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qual- siasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultrano- vennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, tran- sigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego. L’esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l’autorizza- zione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l’esercizio provvi- sorio dell’impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza. Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità ge- nitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore > IN MERITO AI POTERI DEI GENITORI DI RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE, COSA ACCADE PER LE PROCEDURE INSTAURATE DAL 30 GIUGNO 2023? I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità ge- nitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all’emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le di- sposizioni dell’articolo 316. I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qual- siasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultrano- vennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, tran- sigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
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