Guida RiformaCivile

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego. L’esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l’autorizza- zione del giudice tutelare. Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabi- lità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore. > IN SINTESI, COSA È CAMBIATO CON IL NUOVO PROCESSO? Le modifiche all’articolo 320 c.c. riguardano il coordinamento con la soppressione della competenza del tribunale in composizione collegiale nella materia relativa alle autorizza- zioni relative al compimento di atti da parte di soggetti incapaci (minori o soggetti sotto- posti a misure di protezione) e l’attribuzione della competenza al solo giudice tutelare (che nell’attuale sistema rende un mero parere non vincolante).

Oggetto: art. 336 c.c. (Legittimazione ad agire) In precedenza, l’articolo era rubricato come “procedimento”.

> COME VENGONO ADOTTATI I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA PER LE PROCEDURE INSTAURATE FINO AL 29 GIUGNO 2023? Continua ad applicarsi la procedura ex art. 336 c.c. dell’attuale versione: I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genito- re, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni ante- riori, anche del genitore interessato. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodi- ci e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti tem- poranei nell’interesse del figlio. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.

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