Guida RiformaCivile

> COME VENGONO ADOTTATI I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA PER LE PROCEDURE INSTAURATE DAL 30 GIUGNO 2023? I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genito- re, dei parenti, del curatore speciale se già nominato, o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico mi- nistero; dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti tempo- ranei nell’interesse del figlio. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti. I genitori e il minore sono assistiti da un difensore. > IN SINTESI, COSA È CAMBIATO CON IL NUOVO PROCESSO? Viene in primo luogo modificata la rubrica della norma, che non fa più riferimento all’inte- ro procedimento, ormai retto dalle regole del nuovo rito unitario, con il solo richiamo alla legittimazione ad agire. A tal fine, sono modificati i criteri attributivi della legittimazione ad agire, in linea con l’impianto generale della riforma. I provvedimenti già de potestate potranno essere richiesti al giudice competente (tribunale ordinario o tribunale per i mino- renni, a seconda dai casi) non solo dal pubblico ministero o dai genitori ma anche dal cura- tore speciale del minore, se nominato. Rispetto alla formulazione attuale, l’articolo 336 c.c. come modificato non deve più dettare indicazioni di natura processuale, giacché anche i procedimenti già de potestate e oggi de responsabilitate sono regolati dalle norme generali di cui agli articoli 473-bis ss. c.p.c., in attuazione del principio di delega sull’unicità del rito contenuto nell’art. 1, comma 23, lett a).

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