Guida RiformaCivile

Oggetto: art. 336-bis c.c. - Ascolto del minore

> COME VIENE ATTUATA LA PROCEDURA PER L’ASCOLTO DEL MINORE PER LE PROCEDURE INSTAURATE FINO AL 29 GIUGNO 2023? Continua ad applicarsi la procedura ex art. 336-bis c.c. dell’attuale versione: Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discerni- mento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei proce- dimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato. L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore spe- ciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di appro- fondimento prima dell’inizio dell’adempimento. Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video. > COME VIENE ATTUATA LA PROCEDURA PER L’ASCOLTO DEL MINORE PER LE PROCEDURE INSTAURATE DAL 30 GIUGNO 2023? Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discerni- mento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei proce- dimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato. L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore spe- ciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di appro- fondimento prima dell’inizio dell’adempimento. Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.

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