Guida RiformaCivile

residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capaci- tà, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto compor- tamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1. le attuali esigenze del figlio. 2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4. le risorse economiche di entrambi i genitori.

5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficiente- mente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. > COME VENGONO ATTUATI I PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI PER LE PROCEDURE INSTAURATE DAL 30 GIUGNO 2023? Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con cia- scuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo ge- nitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’artico- lo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono

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