> IN SINTESI, COSA È CAMBIATO CON IL NUOVO PROCESSO? In attuazione del principio di delega, sono state introdotte modifiche al secondo comma dell’articolo 337-ter c.c., così da armonizzarlo con le nuove disposizioni. In primo luogo, e per quanto riguarda la disciplina in materia di provvedimenti relativi ai figli in caso di separazione dei genitori e in particolare gli accordi raggiunti in tale ambito dei quali le parti chiedono al giudice la ricezione, si è introdotto un coordinamento con il profilo per il quale l’eventuale accordo sia frutto di un percorso di mediazione familiare Non sembra ragionevole, infatti, che un accordo formato dopo un percorso di mediazione sia tenuto nel medesimo conto di uno che non sia frutto di tale percorso; si è di conseguenza emendato l’art. 337-ter c.c., prevedendo che il giudice, nel prendere atto degli accordi intervenuti tra i genitori (beninteso quando non li ritenga contrari all’interesse dei figli), debba considerare in modo particolare gli accordi cui i genitori sono pervenuti tramite il percorso di media- zione familiare.
Oggetto: art. 337-octies c.c. - Poteri del giudice e ascolto del minore
> COME VENGONO ATTUATI I POTERI DEL GIUDICE IN MERITO ALL’ASCOLTO DEL MINORE PER LE PROCEDURE INSTAURATE FINO AL 29 GIUGNO 2023? Continua ad applicarsi la procedura ex art. 337-octies c.c. dell’attuale versione: Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337- ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice di- spone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter per consentire che i coniu- gi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con parti- colare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli. > COME VENGONO ATTUATI I POTERI DEL GIUDICE IN MERITO ALL’ASCOLTO DEL MINORE PER LE PROCEDURE INSTAURATE DAL 30 GIUGNO 2023? Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337-
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