ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice di- spone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter per consentire che i coniu- gi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con parti- colare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli. > IN SINTESI, COSA È CAMBIATO CON IL NUOVO PROCESSO? In attuazione del principio di delega, è stato abrogato l’articolo 337-octies c.c., in quanto contenente disposizioni di natura processuale che trovano, oggi, la loro collocazione nel Titolo IV bis del Libro II del codice di procedura civile. TITOLO X - DELLA TUTELA E DELLA EMANCIPAZIONE Capo I - Della tutela dei minori Sezione II - Del tutore e del protutore Oggetto: art. 350 c.c. - Incapacità all’ufficio tutelare> Per le procedure instaurate fino al 29 giugno 2023, in quali casi non possono essere nominati i tutori? Continua ad applicarsi la procedura ex art. 350 c.c. dell’attuale versione: Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall’ufficio: 1. coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio; 2. coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale; 3. coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudi- cato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui; 4. coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela; 5. il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.
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