Oggetto: art. 375 c.c. – Autorizzazione del tribunale
> PER LE PROCEDURE INSTAURATE FINO AL 29 GIUGNO 2023, IN QUALI CASI IL TUTORE NON PUÒ AGIRE? Continua ad applicarsi la procedura ex art. 375 c.c. dell’attuale versione: Il tutore non può senza l’autorizzazione del tribunale: 1. alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; 2. costituire pegni o ipoteche;
3. procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi; 4. fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L’autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.
> PER LE PROCEDURE INSTAURATE DAL 30 GIUGNO 2023, IN QUALI CASI IL TUTORE NON PUÒ AGIRE? Il tutore non può senza l’autorizzazione del tribunale: 1. alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; 2. costituire pegni o ipoteche;
3. procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi; 4. fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L’autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.
> IN SINTESI, COSA È CAMBIATO CON IL NUOVO PROCESSO? Con riguardo alla continuazione dell’impresa commerciale, è stato novellato l’articolo 374 c.c., che ingloba nella competenza del giudice tutelare tutte le ipotesi di autorizzazione nell’interesse dell’interdetto, ivi incluse quelle oggi contemplate dall’articolo 375 c.c. di competenza del collegio. Si è conseguentemente provveduto a sopprimere l’articolo 375 c.c.
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