Guida RiformaCivile

Oggetto: art. 376 c.c. - Vendita di beni

> PER LE PROCEDURE INSTAURATE FINO AL 29 GIUGNO 2023, IN QUALI CASI IL GIUDICE DETERMINA LA VENDITA DEI BENI? Continua ad applicarsi la procedura ex art. 376 c.c. dell’attuale versione Nell’autorizzare la vendita dei beni, il tribunale determina se debba farsi all’incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo. Quando nel dare l’autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare. > PER LE PROCEDURE INSTAURATE DAL 30 GIUGNO 2023, IN QUALI CASI IL GIUDICE DETERMINA LA VENDITA DEI BENI? Nell’autorizzare la vendita dei beni, il tribunale il giudice tutelare determina se debba farsi all’incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo. Quando nel dare l’autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare. > IN SINTESI, COSA È CAMBIATO CON IL NUOVO PROCESSO? Con riguardo alla continuazione dell’impresa commerciale, è stato novellato l’articolo 374 c.c., che ingloba nella competenza del giudice tutelare tutte le ipotesi di autorizzazione nell’interesse dell’interdetto, ivi incluse quelle oggi contemplate dall’articolo 375 c.c. di competenza del collegio. Si è conseguentemente provveduto a sopprimere l’articolo 375 c.c. e a novellare 376 c.c.

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