Guida RiformaCivile

sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’am- ministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente. > IN SINTESI, COSA È CAMBIATO CON IL NUOVO PROCESSO? Ai fini del necessario coordinamento conseguente alla modifica degli articoli 374, 375 e 376 è stato inoltre soppresso il secondo periodo dell’articolo 411, primo comma, c.c. in materia di amministrazione di sostegno, nonché il richiamo all’articolo 376, comma 2, contenuto nell’articolo 45 delle disposizioni di attuazione al codice civile, regolante la competenza a decidere i reclami.

Capo II - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale Oggetto: art. 425 c.c. - Esercizio dell’impresa commerciale da parte dell’inabilitato

> FINO AL 29 GIUGNO 2023, QUALE PROCEDURA SI APPLICA PER L’ESERCIZIO DELL’IMPRESA COMMERCIALE DA PARTE DELL’INABILITATO? Continua ad applicarsi la procedura ex art. 425 c.c. dell’attuale versione: L’inabilitato può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore. > DAL 30 GIUGNO 2023, QUALE PROCEDURA SI APPLICA PER L’ESERCIZIO DELL’IMPRESA COMMERCIALE DA PARTE DELL’INABILITATO? L’inabilitato può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale solo se autorizzato del giudice tutelare. L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.

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