02. LIBRO TERZO – DELLA PROPRIETÀ
TITOLO VII - DELLA COMUNIONE Capo II - Del condominio negli edifici Oggetto: art. 1137 c.c. - Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea
> IN CASO IMPUGNATIVA DI DELIBERA CONDOMINIALE, COSA ACCADE PER LE PROCEDURE INSTAURATE FINO AL 29 GIUGNO 2023? Continua ad applicarsi la procedura ex art. 1137 c.c. dell’attuale versione: Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condo- mino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’an- nullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della delibera- zione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria. L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della delibera- zione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile.
69
Made with FlippingBook Online newsletter maker