Guida RiformaCivile

03. LIBRO QUINTO – DEL LAVORO TITOLO II - DEL LAVORO NELL’IMPRESA Capo I - Dell’impresa in generale Sezione III - Del rapporto di lavoro Oggetto: art. 2113 c.c. – Rinunzie e transazioni

> IN CASO RINUNZIE E TRANSAZIONI, COSA ACCADE PER LE PROCEDURE INSTAURATE FINO AL 29 GIUGNO 2023? Continua ad applicarsi la procedura ex art. 2113 c.c. dell’attuale versione: Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rap- porti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono in- tervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qual- siasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile. > IN CASO RINUNZIE E TRANSAZIONI, COSA ACCADE PER LE PROCEDURE INSTAURATE DAL 30 GIUGNO 2023? Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rap- porti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

71

Made with FlippingBook Online newsletter maker