L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono in- tervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qual- siasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte. > IN SINTESI, COSA È CAMBIATO CON IL NUOVO PROCESSO? L’articolo 2113 c.c. è stato modificato per conferire agli accordi di negoziazione la stabilità protetta di cui al relativo ultimo comma, integrando tale norma anche con l’espresso ri- chiamo alla conciliazione conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita.
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