Guida RiformaCivile

04. LIBRO SESTO – DELLA TUTELA DEI DIRITTI TITOLO I - DELLA TRASCRIZIONE Capo I - Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili Oggetto: art. 2652 c.c. – Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi > IN MERITO ALLE DOMANDE RIGUARDANTI ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE, COSA ACCADE PER LE PROCEDURE INSTAURATE FINO AL 29 GIUGNO 2023? Continua ad applicarsi la procedura ex art. 2652 c.c. dell’attuale versione: Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti: 1. le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell’ar- ticolo 648 e dall’ultimo comma dell’articolo 793, le domande di rescissione, le do- mande di revocazione delle donazioni, nonché quelle indicate dall’articolo 524. Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; 2. le domande dirette a ottenere la esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscri- zioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda; 3. le domande dirette a ottenere l’accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione. La trascrizione o l’iscrizione dell’atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda; 4. le domande dirette all’accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione.

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