> IN SINTESI, COSA È CAMBIATO CON IL NUOVO PROCESSO? Il legislatore delegante ha compiuto lo sforzo di conciliare il diritto di azione delle parti vit- toriose a Strasburgo con quello di difesa dei terzi i diritti dei terzi di buona fede sorti all’esi- to del giudicato nazionale civile, allorché siano rimasti estranei al processo convenzionale: in attuazione di tale previsione, anche in forza della previsione della legge delega si è estesa a loro tutela la disciplina degli articoli 2652, primo comma, e 2690, primo comma, c.c. sugli effetti prenotativi della trascrizione già previsti per gli altri casi di revocazione con effetto automatico senza l’attesa del decorso del tempo previsto per le altre ipotesi. Preme chiarire che l’inciso “terzi di buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi a tale Corte” è riferibile ai soli terzi di buona fede dovendosi per costoro prevedere, in analo- gia a quanto già previsto per gli altri motivi di revocazione straordinaria dall’art. 391-qua- ter c.p.c., la medesima deroga al principio resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis. In tali ipotesi, dunque, se la domanda di revocazione è trascritta prima della trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Tale esegesi è in linea con la nuova previsione dell’onere informativo posto a carico dell’Agente del governo che renderà di fatto tutte le parti del processo nazionale in grado di partecipare o fornire elementi informativi alla Corte europea, con ciò assolvendo il proprio onere legato alla buona fede, potendo peraltro le stesse poi eventualmente far valere le proprie doglianze e, con esse, il proprio diritto di difesa, nella fase rescissoria del giudizio di revocazione.
Oggetto: art. 2658 c.c. – Atti da presentare al conservatore
> IN MERITO AGLI ATTI DA PRESENTARE AL CONSERVATORE, COSA ACCADE PER LE PROCEDURE INSTAURATE FINO AL 29 GIUGNO 2023? Continua ad applicarsi la procedura ex art. 2658 c.c. dell’attuale versione: La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentare al conservatore dei regi- stri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l’originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una co- pia autenticata dall’archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall’articolo precedente.
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