Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del docu- mento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte.
> IN MERITO AGLI ATTI DA PRESENTARE AL CONSERVATORE, COSA ACCADE PER LE PROCEDURE INSTAURATE DAL 30 GIUGNO 2023? La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentare al conservatore dei regi- stri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l’originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una co- pia autenticata dall’archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall’articolo precedente. Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del docu- mento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte. Quando la do- manda giudiziale si propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia conforme dell’atto che la contiene munita di attestazione della data del suo deposito presso l’ufficio giudiziario. > IN SINTESI, COSA È CAMBIATO CON IL NUOVO PROCESSO? È stato modificato l’articolo 2658 c.c. per renderlo compatibile con il nuovo rito sempli- ficato di cognizione e disciplinare la modalità di richiesta di trascrizione nei casi in cui la domanda giudiziale si introduce con ricorso, circostanza che appunto avviene nel rito sem- plificato. È stato previsto che quando la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia conforme dell’atto che la contiene munita di at- testazione della data del suo deposito presso l’ufficio giudiziario.
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