Guida RiformaCivile

è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell’atto impugnato, la senten- za che l’accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acqui- stato diritti da chi appare erede o legatario; 5. le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; 6. le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze sogget- te a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 del co- dice di procedura civile e dal secondo comma dell’articolo 404 dello stesso codice. Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. 6. -bis le domande indicate dal numero 9-bis dell’articolo 2652 per gli effetti ivi disposti. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscri- zioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda. Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di pro- muovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri > IN SINTESI, COSA È CAMBIATO CON IL NUOVO PROCESSO? Il legislatore delegante ha compiuto lo sforzo di conciliare il diritto di azione delle parti vittoriose a Strasburgo con quello di difesa dei terzi i diritti dei terzi di buona fede sorti all’esito del giudicato nazionale civile, allorché siano rimasti estranei al processo conven- zionale: in attuazione di tale previsione, anche in forza della previsione della legge de- lega si è estesa a loro tutela la disciplina degli articoli 2652, primo comma, e 2690, pri- mo comma, c.c. sugli effetti prenotativi della trascrizione già previsti per gli altri casi di revocazione con effetto automatico senza l’attesa del decorso del tempo previsto per le altre ipotesi. Preme chiarire che l’inciso “terzi di buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi a tale Corte” è riferibile ai soli terzi di buona fede dovendosi

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