Guida RiformaCivile

per costoro prevedere, in analogia a quanto già previsto per gli altri motivi di revocazione straordinaria dall’art. 391-quater c.p.c., la medesima deroga al principio resoluto iure dan- tis, resolvitur et ius accipientis. In tali ipotesi, dunque, se la domanda di revocazione è tra- scritta prima della trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto an- teriormente alla trascrizione della domanda. Tale esegesi è in linea con la nuova previsione dell’onere informativo posto a carico dell’Agente del governo che renderà di fatto tutte le parti del processo nazionale in grado di partecipare o fornire elementi informativi alla Corte europea, con ciò assolvendo il proprio onere legato alla buona fede, potendo peraltro le stesse poi eventualmente far valere le proprie doglianze e, con esse, il proprio diritto di difesa, nella fase rescissoria del giudizio di revocazione.

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