Guida RiformaCivile

05. DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE Capo I - Disposizioni di attuazione Sezione I - Disposizioni relative al libro I Oggetto: art. 38 disp. att. c.c. - Competenza del tribunale dei minori > FINO AL 29 GIUGNO 2023, QUALI PROCEDIMENTI SONO DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI? Continua ad applicarsi la procedura ex art. 38 disp. att. c.c. dell’attuale versione: Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti pre- visti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell’articolo 710 del codice di procedura civile e dell’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d’ufficio o su richie- sta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunio- ne, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro

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