degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto com- ma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore. In questi casi il tribu- nale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, d’ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli op- portuni provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I prov- vedimenti adottati dal tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie conserva- no la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è competente per il ricorso per l’irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, davanti al tribunale ordinario, quest’ultimo, d’ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quin- dici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedi- menti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono con- fermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedi- menti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quando il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie procede ai sensi dell’ar- ticolo 737 del codice di procedura civile, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.
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