Guida RiformaCivile

> IN SINTESI, COSA È CAMBIATO CON IL NUOVO PROCESSO? In attuazione delle indicazioni contenute della L. n. 206/2021 (laddove si fa presente che l’introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie compor- terà la prevedibile necessità di “abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed inte- grazione delle disposizioni vigenti”), si è proceduto ad alcune modifiche dell’articolo 38 disp. att. c.c., per coordinarlo con le innovazioni disciplinate dalle nuove norme sul rito unitario. Così, in primo luogo, si è dovuto sostituire il richiamo agli articoli 710 c.p.c. e 9 L. divorzio (ora abrogati), con l’inciso più generico relativo alla pendenza di “procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore”. Analogamente, nel secondo comma, si è sostituito il richiamo all’articolo 709-ter c.p.c., mediante l’indicazione di ricorso (e di procedimento) per l’irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni. Il meccanismo della translatio previsto dalla norma è ora previsto dall’articolo 473-bis.39 c.p.c., ma non già anche per i procedimenti con i quali si chiede (unicamente) l’irrogazione delle sanzioni, e per tale ragione la disposizione me- rita di essere mantenuta, coordinandola con il nuovo testo. Si è poi abrogato l’inciso per il quale “Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si ap- plicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile”, tenuto conto che detti procedimenti seguono ormai la struttura e le regole del nuovo rito unitario. Analogamente si è abrogato il periodo iniziale dell’ultimo comma, per il quale “Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente”, e si è ade- guata la chiusa della norma specificando che “Quando il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell’articolo 737 del codice di procedura civile, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni”.

Oggetto: art. 38-bis disp. att. c.c. – Ascolto del minore

> FINO AL 29 GIUGNO 2023, CON QUALI MODALITÀ SARÀ POSSIBILE L’ASCOLTO DEI MINORI? Continua ad applicarsi la procedura ex art. 38-bis disp. att. c.c. dell’attuale versione: Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l’uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore

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