> IN SINTESI, COSA È CAMBIATO CON IL NUOVO PROCESSO? L’articolo 41 disp. att. c.c. stato abrogato, essendo il suo contenuto di fatto trasposto ed as- sorbito nel nuovo articolo 152-ter disp. att. c.p.c.
Oggetto: art. 45 disp. att. c.c. – Reclamo contro i decreti giudice tutelare
> FINO AL 29 GIUGNO 2023, IN CASO DI RECLAMO, QUALI PROVVEDIMENTI SONO DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE? Continua ad applicarsi la procedura ex art. 45 disp. att. c.c. dell’attuale versione: La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribu- nale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo comma, 386, 394 e 395 del codice. La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi. Nell’ipotesi prevista nell’articolo 386, ultimo comma, del codice l’autorità giudiziaria competente provvede in sede contenziosa. > DAL 30 GIUGNO 2023, IN CASO DI RECLAMO, QUALI PROVVEDIMENTI SONO DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE? La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribu- nale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo comma, 386, 394 e 395 del codice. La competenza spetta al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie in tutti gli altri casi. Nell’ipotesi prevista nell’articolo 386, ultimo comma, del codice l’autorità giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.
> IN SINTESI, COSA È CAMBIATO CON IL NUOVO PROCESSO? Viene solo eliminato il riferimento al secondo comma dell’art. 376 c.c.
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