Guida RiformaCivile

Oggetto: art. 51 disp. att. c.c. – Provvedimenti emanati dal tribunale dei minorenni

> FINO AL 29 GIUGNO 2023, COSA CAMBIA IN MERITO AI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL TRIBUNALE DEI MINORENNI? Continua ad applicarsi la procedura ex art. 51 disp. att. c.c. dell’attuale versione: Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice. A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmetterne co- pia in carta libera entro dieci giorni all’ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione > DAL 30 GIUGNO 2023, COSA CAMBIA IN MERITO AI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL TRIBUNALE DEI MINORENNI? Nei registri delle tutele e delle curatele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice, e delle altre disposizioni della legge speciale che prevedono la nomina del tutore. A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmetterne co- pia in carta libera entro dieci giorni all’ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione. > IN SINTESI, COSA È CAMBIATO CON IL NUOVO PROCESSO? Le nuove norme hanno il fine di allineare alle nuove disposizioni i contenuti degli articoli 47, 49 e 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che disciplinano i registri delle tutele e delle curatele tenuti presso l’ufficio del giudice tutelare. La modifica dell’articolo 51, che disciplina il registro delle tutele del minore, prevede che in tale registro vengano inserite anche le curatele, precisando che i relativi provvedimenti che dispongono le tutele e le curatele possono essere emessi non solo dal tribunale per i minorenni ma anche dal tribunale ordinario, adeguando la norma alle modifiche dell’articolo 38 disp. att c.c.

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