Sezione III - Disposizioni relative al libro III Oggetto: art. 71-quater disp. att. c.c. – Procedura per controversie in materia di condominio
> FINO AL 29 GIUGNO 2023, QUALE PROCEDURA SI APPLICA ALLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONDOMINIO? Continua ad applicarsi la procedura ex art. 71-quater disp. att. c.c. dell’attuale versione: Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato. Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera as- sembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codi- ce. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di mu- nirsi della delibera assembleare. > DAL 30 GIUGNO 2023, QUALE PROCEDURA SI APPLICA ALLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONDOMINIO? Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
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