controversie sulla responsabilità genitoriale con le misure previste agli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c., nonché è stata attribuita al rito unico la domanda di risarcimento danni, a prescindere dalla connessione. Al processo esecutivo , il precetto deve includere l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione poiché, in mancanza di tale indicazione, l’opposizione al precetto dovrà esse- re proposta davanti al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato. Il pignoramento deve inoltre contenere l’invito rivolto al debitore a depositare presso la cancelleria del giu- dice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio oppure l’indiriz- zo PEC, altrimenti le notifiche e le comunicazioni a lui rivolte saranno effettuate presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione (nuovo art. 492, comma 2 c.p.c.). Un’altra modifica significativa riguarda la somma che il debitore deve depositare per l’istanza di conversione ex art. 495 c.p.c., ridotta da un quinto a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento. Inoltre, per i procedimenti monitori, le fatture elettroniche sono ora prove scritte ammissibili per dimostrare l’esistenza del credito. Tra le altre modifiche, è stata introdotta la possibilità di anticipare la decisione sulla concessione della provvisoria esecutorietà in base a ragioni di urgenza da specificare nell’istanza, consentendo alla parte di richiederla prima dell’udienza di comparizione e ottenere una decisione mediante ordi- nanza non impugnabile a seguito di contraddittorio. In tema di procedimenti speciali, quanto alla materia locatizia , l’intervento al primo comma dell’art. 658 estende espressamente l’applicazione del procedimento di sfratto per morosità anche all’affitto di azienda e all’affitto a coltivatore diretto, al mezzadro e al co- lono. Si intende così risolvere il preesistente dubbio interpretativo circa tale estensione, derivante dal fatto che solo l’art. 657 sulla finita locazione, come modificato dal decreto legislativo 149/2022, conteneva i riferimenti a tali contratti. Quanto al pignoramento dei canoni l’articolo 664 c.p.c. subisce aggiornamenti meramente lessicali necessari per ag- giornarli alla nuova disciplina, rispettivamente, del fascicolo informatico e del deposito telematico degli atti. In relazione al procedimento cautelare , all’art. 669-novies sono sta- ti espunti i superati riferimenti alla stesura di provvedimenti «in calce», rispettivamente, «al ricorso» e «al provvedimento del presidente». Si tratta di collocazione non più com- patibile con la redazione telematica dei provvedimenti e degli atti. Con l’art. 669-octies, l’intervento additivo sull’ottavo comma estende alle deliberazioni assunte dai comitati e dai consorzi – che erano stati inizialmente pretermessi – la previsione introdotta dal de- creto legislativo n. 149 del 2022 per cui l’estinzione del giudizio di merito non determina
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