del collegio. Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in ca- mera di consiglio, rispettivamente, da- vanti all’istruttore o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoria- mente l’immediata sospensione dell’ef- ficacia esecutiva o dell’esecuzione del- la sentenza; in tal caso, con l’ordinanza non impugnabile pronunciata all’esi- to dell’udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifi- ca o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile. Il giudice, all’udienza prevista dal pri- mo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sen- si dell’articolo 281-sexies. Davanti alla corte di appello, se l’udienza è stata te- nuta dall’istruttore il collegio, con l’or- dinanza con cui adotta i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria, fissa udien- za davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e asse- gna alle parti un termine per note con- clusionali. Se per la decisione sulla so- spensione è stata fissata l’udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.
del collegio. Il presidente del collegio ordina con decreto la comparizione del- le parti in camera di consiglio davanti all’istruttore, se nominato, o davanti al collegio. Quando l’appello è proposto al tribunale, il giudice fissa l’udienza da- vanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricor- rono giusti motivi di urgenza, può essere provvisoriamente disposta l’immedia- ta sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso, con l’ordinanza non impugnabile pronunciata all’esito dell’udienza in ca- mera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto. Il giudice, all’udienza prevista dal pri- mo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sen- si dell’articolo 281-sexies. Davanti alla corte di appello, se l’udienza è stata te- nuta dall’istruttore il collegio, con l’or- dinanza con cui adotta i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria, fissa udien- za davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e asse- gna alle parti un termine per note con- clusionali. Se per la decisione sulla so- spensione è stata fissata l’udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.
Breve commento Si interviene sul terzo comma dell’articolo 351 al fine, anche in questo caso, di chiarire
100
Made with FlippingBook Online newsletter maker