essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del ter- mine assegnato.
essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del ter- mine assegnato.
Breve commento Il legislatore interviene al fine di espungere tutti i riferimenti a depositi «in cancelle- ria» o a provvedimenti stesi «in calce» ad altri atti, non più attuali a seguito della piena implementazione del processo telematico anche davanti alla Suprema Corte.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 373 (Sospensione dell’esecuzione) Il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la senten- za impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecu- zione sia sospesa o che sia prestata con- grua cauzione. L’istanza si propone con ricorso al giudi- ce di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti ri- spettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell’altra parte, ovvero alla parte stessa,
Art. 373 (Sospensione dell’esecuzione) Il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la senten- za impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecu- zione sia sospesa o che sia prestata con- grua cauzione. L’istanza si propone con ricorso al giudi- ce di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti ri- spettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell’altra parte, ovvero alla parte stessa,
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