l’inefficacia dei provvedimenti cautelari di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni assunte da associazioni, fondazioni o società. In merito al procedimento possessorio , in relazione agli aspetti telematici, si tratta di meri aggiornamenti degli articoli 753, 769, 770 c.p.c.: è stata aggiunta la possibilità che le parti indichino un indirizzo PEC o eleggano un domicilio digitale speciale, anziché indicare la propria residenza o eleggere domicilio, e la lettera delle norme è stata adeguata al deposito telematico anziché in cancelleria. Infine, in relazione alla procedura di liberazione degli immobili da ipoteche e arbitrato , analo- gamente, negli articoli 792 e 825 sono stati eliminati i superati riferimenti alla cancelleria, in relazione a depositi divenuti telematici. Da ultimo, in merito ai procedimenti collettivi , si interviene sull’articolo 840-ter per mero coordinamento normativo, al fine di sostituire il riferimento al rito sommario di cognizione con quello al rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti. Anche in questo caso, all’articolo 840-undecies vengono espunti i riferimenti al deposito in cancelleria e viene inserita la possibilità che la parte indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. In merito alle altre novità del correttivo e, in particolare, a quanto indicato nel nuovo de- creto legislativo nell’art. 5 ( coordinamento normativo dell’art. 387-bis c.p., in materia di azio- ne dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ) e dell’art. 6 ( modifiche alle leggi speciali ), si invita il lettore all’approfondimento e alla lettura delle citate norme indicate nel d.lgs. n. 164/2024. Alla luce delle considerazioni esposte, il presente elaborato contiene i principali interventi “correttivi” alle norme del Codice Civile e di Procedura Civile con una sintesi di commento elaborata dalla relazione illustrativa del Ministero. Infine, un riepilogo delle novità riguar- danti le disposizioni di attuazione, la precisazione delle norme transitorie e, infine, alcune modelli di formule degli atti introduttivi del giudizio ordinario e semplificato.
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