Dossier Riforma giustizia civile

2. il nome, il cognome, nonché la re- sidenza o il domicilio eletto dal ri- corrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un’associazio- ne non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazio- ne o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto; 3. la determinazione dell’oggetto della domanda; 4. l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; 5. l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avva- lersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

2. il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio del ricorren- te, il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimo- ra nonché l’indirizzo di posta elettro- nica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto; 3. la determinazione dell’oggetto della domanda; 4. l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; 5. l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avva- lersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

Breve commento All’articolo 414, che individua il contenuto del ricorso introduttivo, vengono espunti i riferimenti al domicilio eletto dal ricorrente, dal momento che quando la parte è rap- presentata da un avvocato tutte le comunicazioni e notificazioni sono effettuate tra- mite PEC, e viene inserita l’indicazione del codice fiscale delle parti e dei difensori; indicazione, quest’ultima, già prevista in via generale per il rito ordinario dall’articolo 163 e che è essenziale per il corretto funzionamento del sistema informatico che gesti- sce il processo civile telematico. Viene inoltre inserita, in simmetria con l’intervento sull’articolo 163, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del con- venuto risultante da pubblici elenchi, posto che la notifica dell’atto introduttivo dovrà avvenire presso questo.

110

Made with FlippingBook Online newsletter maker