CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 415 (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza) Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i do- cumenti in esso indicati. Il giudice, entro cinque giorni dal depo- sito del ricorso, fissa con decreto, l’u- dienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono de- correre più di sessanta giorni. Il ricorso unitamente al decreto di fissa- zione dell’udienza, deve essere notifica- to al convenuto, a cura dell’attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall’arti- colo 417. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a ottanta gior- ni nel caso in cui la notificazione previ- sta dal quarto comma debba effettuarsi all’estero.
Art. 415 (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza) Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i do- cumenti in esso indicati. Il giudice, entro cinque giorni dal depo- sito del ricorso, fissa con decreto, l’u- dienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono de- correre più di sessanta giorni. Il ricorso unitamente al decreto di fissa- zione dell’udienza, deve essere notifica- to al convenuto, a cura dell’attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall’arti- colo 417. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a ottanta gior- ni nel caso in cui la notificazione previ- sta dal quarto comma debba effettuarsi all’estero.
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