Dossier Riforma giustizia civile

Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’articolo 413, il ricorso è notificato direttamente presso l’amministrazio- ne destinataria ai sensi dell’articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini del- la rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazio- ne presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio.

Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’articolo 413, il ricorso è notificato direttamente presso l’amministrazio- ne destinataria ai sensi dell’articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini del- la rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazio- ne presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio.

Breve commento Dall’articolo 415, relativo al deposito del ricorso introduttivo, è espunta la previsione secondo cui questo deve avvenire in cancelleria, dal momento che ora avviene telema- ticamente.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 416 (Costituzione del convenuto) Il convenuto deve costituirsi almeno die- ci giorni prima dell’udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito. La costituzione del convenuto si effettua

Art. 416 (Costituzione del convenuto) Il convenuto deve costituirsi almeno die- ci giorni prima dell’udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito. La costituzione del convenuto si effettua

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