di cui all’articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all’articolo 416 con elezio- ne di domicilio nell’ambito del territorio della Repubblica. Può proporre la domanda anche verbal- mente davanti al giudice che ne fa redi- gere processo verbale. Il ricorso o il pro- cesso verbale con il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura del- la cancelleria entro i termini di cui all’ar- ticolo 415. Alle parti che stanno in giudizio perso- nalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.
di cui all’articolo 414 o si costituisce nel- le forme di cui all’articolo 416 con ele- zione di domicilio nell’ambito del terri- torio della Repubblica e può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale. Può proporre la domanda anche verbal- mente davanti al giudice che ne fa redi- gere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale con il de- creto di fissazione dell’udienza devono essere notificati al convenuto e allo stes- so attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all’articolo 415. Alle parti che stanno in giudizio perso- nalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.
Breve commento L’articolo 417 è modificato nel senso di prevedere che la parte che sta in giudizio per- sonalmente possa indicare, oltre alla propria residenza o al proprio domicilio eletto, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o il domicilio digitale eletto, affin- ché le comunicazioni e notificazioni possano essergli recapitate tramite questo. L’in- novazione, che tiene il passo del progresso tecnologico, agevola e rende più spediti gli adempimenti di cancelleria e fa sì che la parte che non abbia indicato la residenza o eletto domicilio “fisico” nel comune (o non abbia indicato i mutamenti dell’una o dell’altro) non sia più gravata dall’onere di verificare presso la cancelleria se le sono state rivolte comunicazioni o notificazioni, dal momento che questa saranno da lei ri- cevute alla propria casella di posta elettronica certificata o mediante deposito dell’ap- posita area creata presso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Non si tratta, del resto, di un onere eccessivo per la parte, dal momento che la facilità con cui l’attuale stato della tecnologia consente di aprire una casella di posta elettro- nica certificata e consultarla, anche dal proprio smartphone, è tale da non costituire un
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