ostacolo per chi è in grado di difendersi in giudizio personalmente e redigere in prima persona gli atti giudiziari. Per le parti che stanno in giudizio personalmente, del resto, il nuovo sistema non sostituisce il precedente – in mancanza di delega in questo senso – ma si affianca ad esso.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 420 (Udienza di discussione della causa) Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamen- te le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una propo- sta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conci- liativa del giudice, senza giustificato mo- tivo, costituiscono comportamento valu- tabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi mo- tivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate previa autoriz- zazione del giudice. Le parti hanno facoltà di farsi rappresen- tare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere con- ferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procura- tore il potere di conciliare o transigere la controversia.
Art. 420 (Udienza di discussione della causa) Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga libera- mente le parti presenti, tenta la conci- liazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transat- tiva o conciliativa del giudice, senza giu- stificato motivo, costituiscono compor- tamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, ec- cezioni e conclusioni già formulate pre- via autorizzazione del giudice. Le parti hanno facoltà di farsi rappresen- tare da un procuratore generale o specia- le, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o tran- sigere la controversia.
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